La Grand Chamber della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU) con la pronuncia resa il 17
ottobre 2019 nel caso Lopez Ribalda e altri vs Spagna, ha ritenuto legittima l’installazione di un
impianto di videosorveglianza all’ insaputa dei dipendenti in quanto giustificata dal ricorrere di una
serie di presupposti tali da far ritenere la misura adottata dal datore di lavoro rispettosa dei principi di
proporzionalità e non eccedenza.
I ricorrenti, impiegati alle casse di un supermercato spagnolo, licenziati per la commissione di ripetuti
furti della merce, lamentavano la violazione della normativa posta a tutela della riservatezza degli
individui e la conseguente inutilizzabilità delle immagini video a fini probatori.
La Corte Europea, pur riconoscendo che la normativa vigente impone al datore di lavoro l’informativa
ai dipendenti prima dell’adozione delle misure di sorveglianza, ammette che possa essere effettuato
un test di proporzionalità degli interessi in gioco, all’esito del quale possa trovare legittima
giustificazione l’omessa informativa e il monitoraggio occulto svolto.
Il bilanciamento tra l’interesse del datore di lavoro alla tutela del patrimonio aziendale e il diritto alla
tutela della riservatezza e dignità dei dipendenti è stato effettuato tenendo in considerazione
determinati e precisi presupposti fattuali: a) l’accertamento contabile dei furti; b) il danno economico
ingente; c) il monitoraggio di un’area circoscritta e aperta al pubblico; d) il breve arco temporale del
controllo occulto; e) l’assenza di rimedi alternativi; f) l’accessibilità alle immagini da parte di pochi
responsabili aziendali e l’utilizzo delle stesse esclusivamente a fini probatori.
All’esito dell’esame delle circostanze di fatto del caso concreto, la misura e le relative modalità
impiegate dal datore di lavoro sono state ritenute legittime e proporzionate rispetto all’interferenza
nella privacy dei dipendenti ed è stato altresì ritenuto legittimo l’utilizzo delle immagini video a fini
probatori.
La sentenza, per la delicatezza e la rilevanza del tema trattato, è stata pubblicamente commentata dal
Presidente del Garante Privacy italiano Antonello Soro, il quale ha prudentemente precisato che la
pronuncia della CEDU non può essere interpretata come un’ammissione indiscriminata della
legittimità del monitoraggio occulto dei dipendenti, bensì come il riconoscimento della possibilità
che, in presenza di determinate circostanze di fatto, la misura occultata possa essere ritenuta legittima
e giustificata quale extrema ratio – e non come prassi ordinaria – a fronte di gravi illeciti commessi
dai dipendenti.
Fondamentale dunque la presa di posizione della Corte Europea a sostegno della (talvolta) necessaria
attività di controllo difensivo posta in essere dal datore di lavoro a tutela del patrimonio aziendale
rispetto ad eventuali comportamenti illeciti dei dipendenti.
Sul tema si segnala la recente redazione delle Linee Guida 3/2019 da parte del Comitato Europeo per
la protezione dei dati personali (EDPB) relative alla videosorveglianza aziendale e all’aggiornamento
della relativa informativa.
