IL D.LGS. 231/2001 SULLA RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI E’ APPLICABILE ANCHE AGLI ENTI DI NAZIONALITA’ ESTERA ED E’ CONFERMATA LA GIURISDIZIONE ITALIANA

Secondo il principio di diritto affermato dalla Corte, l’ente, a prescindere dalla sua nazionalità, dal luogo ove si trovi la sua sede legale e da quanto disposto in materia dalla normativa del Paese di appartenenza, è chiamato a rispondere dell’illecito amministrativo derivante da un reato-presupposto per il quale sussiste la giurisdizione italiana, commesso dai legali rappresentanti o da soggetti sottoposti all’altrui direzione o vigilanza, in quanto la persona giuridica è soggetta all’obbligo di osservare la legge italiana e in particolare quella penale.

A sostegno della soluzione ermeneutica affermata, la Corte ha riportato le seguenti principali argomentazioni:

E’ di rilevante interesse la recente pronuncia della Corte di legittimità (Cass. pen., Sez. VI, sent. n. 11626/2020) sull’applicabilità della normativa relativa alla responsabilità amministrativa degli enti ex D.Lgs. 231/2001 agli enti di nazionalità estera con contestuale riconoscimento della sussistenza della giurisdizione italiana.

– la giurisdizione va apprezzata rispetto al reato-presupposto, a nulla rilevando che la colpa in organizzazione sia avvenuta all’estero (cfr. artt. 4, 36 e 38 D.Lgs. 231/2001);

– ai fini della procedibilità in ordine all’illecito amministrativo è irrilevante la nazionalità dell’ente al pari di quanto è previsto per le persone fisiche in ossequio ai principi di obbligatorietà e territorialità della legge penale (cfr. artt. 3 e 6 C.p.) e al principio di eguaglianza;

– l’assoggettamento dell’ente straniero all’illecito amministrativo conseguente dall’omessa predisposizione di modelli organizzativi conformi a quelli imposti dal D.Lgs. 231/2001 non contrasta con il principio della libertà di stabilimento previsto dalla normativa europea, viceversa l’eventuale inapplicabilità alle imprese straniere degli obblighi di cui al D.Lgs. 231/2001 comporterebbe un’indebita alterazione della libera concorrenza rispetto agli enti nazionali;

– inconferenza rispetto alla questione in oggetto delle disposizioni della L. 218/1995 sulla legge applicabile alle persone giuridiche, avendo riguardo tale normativa a profili civilistici che non esonerano affatto gli enti stranieri presenti sul territorio nazionale dall’osservanza della legge penale italiana.

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